Contenuti in evidenza

Eliminazione fattori di rischio per prevenzione di caduta alberi

Dettagli della notizia

Ordinanza urgente. Pulizia obbligatoria terreni adiacenti

Data:

22 Novembre 2022

Tempo di lettura:

Descrizione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

In ragione dell’approssimarsi della stagione invernale, la presenza di vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea nelle arce lungo le linee ferroviarie rappresenta un potenziale pericolo per l’alta probabilità di caduta alberi e/o rami dovuto al forte vento, ovvero per l’eventuale sovraccarico determinato da precipitazioni di carattere nevoso. Al fine di limitare sino ad eliminare il verificarsi di tale pericolo determinato dalla presenza di alberi in terreni privati adiacenti alla sede ferroviaria della linea zollino-gagliano, ricadenti nel territorio del comune di Poggiardo, e in considerazione dei gravi potenziali effetti sul servizio di trasporto pubblico locale. vista la nota trasmessa dalla soc. ferrovie sud-est con prot. buei/man/1378 (acquisita in atti prot. n. 13940/22), con la quale si chiede che vengano messe in atto le iniziative utili a limitare, e/o ad annullare il verificarsi di caduta alberi e/o rami dovuto al forte vento, ovvero per l’eventuale sovraccarico determinato da precipitazioni di carattere nevoso. viste le prescrizioni previste dai sotto indicati artt. 52, 55 e 56 del d.p.r. 11 luglio 1980, n. 753: art. 52. lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in protezione orizzontale. tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevali. le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un‘altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla pin vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. a richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle f.s., per le ferrovie dello stato, o del competente ufficio delle mc.t.c., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei, le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36. art. 55.

Allegati

03 2022
Data pubblicazione
30/11/2023
File
pdf (117.54 KB)

Ultimo aggiornamento: 30/11/2023, 17:17

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli?2/2

Inserire massimo 200 caratteri