In caso di slittamento del termine di approvazione del bilancio oltre il 28 febbraio dell’anno di competenza, la TARI è riscossa nel seguente modo:
Acconto del 75% della tassa annua calcolata con le tariffe vigenti nell’anno precedente e suddivisa in numero 3 rate aventi le seguenti scadenze:
1) 31 maggio;
2) 31 luglio;
3) 30 settembre;
Saldo e conguaglio della tassa annua dovuta, calcolata con le nuove tariffe deliberate per l’anno di competenza, al netto dell’acconto precedentemente richiesto, e pagamento mediante unica rata avente la seguente scadenza:
4) 04 dicembre