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3.1.x Rateizzazione degli Importi

Modalità e termini per l’accesso alla rateizzazione degli importi.

Descrizione

È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione delle rate ordinarie: agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico; qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni. L’importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a 100 euro, con possibilità di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall’importo dovuto. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate degli interessi di mora pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ogni anno; Le modalità per accedere al beneficio della dilazione sono disciplinate nel regolamento generale delle entrate dell’Ente.

Allegati

3.1.x Rateizzazione Degli Importi
Data pubblicazione
16/10/2024
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